Quando si parla di videosorveglianza e di installazione di videocamere in azienda, diverse domande sorgono spontanee: è sempre possibile registrare i movimenti dei dipendenti e riprenderli durante le mansioni lavorative quotidiane? Cosa dice la legge riguardo la privacy in fatto di discrezione sul posto di lavoro? E ancora, si possono installare le telecamere per controllare i dipendenti nei locali della propria azienda e quali autorizzazioni deve possedere il datore di lavoro per poterlo fare?
Cosa dice la legge riguardo la videosorveglianza in ufficio?
Vi sarà capitato spesso, entrando in un luogo di lavoro, come un ufficio, una banca, ma anche un comune centro commerciale, di leggere su un cartello affisso alla parete la dicitura, questo locale è video-sorvegliato o di vedere con i vostri occhi varie telecamere puntate all’interno o all’esterno dell’attività: queste strategie di protezione, controllo e difesa, dato che i costi sono progressivamente diminuiti e sono diventate accessibili a tutti, sono sempre più diffuse in un ampio settore di attività commerciali, amministrative e comunali.
Si tratta di veri e propri sistemi di controllo: ma queste telecamere sono sempre concesse? In poche parole, si ha sempre e comunque il diritto di effettuare delle registrazioni dei propri dipendenti sul luogo di lavoro, e riprenderli mentre effettuano le loro mansioni quotidiane, anche in un ambiente come un ufficio?
Cominciamo subito dicendo che i sistemi di videosorveglianza vengono impiegati per salvaguardare la sicurezza sul posto di lavoro.
Monitorare cose e persone è un atto che viene regolamentato con specifiche norme, le quali fungono da limite del potere di controllo di quel determinato ufficio, azienda o del centro commerciale in questione.
Le regole per l’installazione di videocamere all’interno del luogo di lavoro, inoltre, stabiliscono le modalità e le limitazioni che gli imprenditori sono tenuti a rispettare quando decidono di mettere sotto sorveglianza un settore dell’attività commerciale o l’intera attività.
Può succedere che i sistemi di videosorveglianza mediante fotocamere vengano utilizzati per controllare e monitorare i dipendenti anche oltre l’orario di lavoro. Ovviamente, come dice la legge che disciplina questi comportamenti, il cosiddetto controllo da remoto, che consiste nel sorvegliare i propri collaboratori e lo staff fuori dai locali di lavoro e dalle ore di servizio, è vietato, dunque non si può fare!
Dove sono ammesse le videocamere in ufficio e sul luogo di lavoro?
Le fotocamere e le videocamere sono ammesse nei posti strategici come all’ingresso della banca o del caveau, in alcuni punti dove si possono presentare pericoli in caso di traffico, dove circolano denaro, oggetti di valore, beni, capitali aziendali, in posti delicati o soggetti a incendi o inondazioni.
Il datore di lavoro può spiare i dipendenti?
Secondo l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, entrato in vigore nel 1970 come tutela di operai, impiegati e collaboratori, l’azienda può controllare i suoi dipendenti solo in specifici casi come:
- Per esigenze produttive e organizzative particolari
Ad esempio, in caso di parate militari, in presenza delle forze armate, di ufficiali giudiziari, cerimonie ed eventi in cui circolano beni e valori, occasioni di beneficenza, ecc.
- Per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro
Le telecamere sono ammesse in casi particolari in cui si utilizzano macchinari e apparecchiature che possono diventare pericolosi se non impiegati con attenzione; stiamo parlando delle fabbriche, delle imprese metallurgiche, delle fonderie, ecc.
- Per salvaguardare il patrimonio della ditta
Le telecamere sono ammesse nell’azienda, nel negozio o nell’attività commerciale quando circolano e/o sono esposti beni di lusso, valori, capitali. Stiamo parlando, ad esempio, di caveau di banche, ma anche sportelli di istituti bancari, gioiellerie, gallerie d’arte, musei, luoghi di rilevante interesse e valore storico artistico.
Videosorveglianza in ufficio: come tutelare i dipendenti e l’azienda?
La videosorveglianza a distanza è sempre vietata, ed è bandita qualsiasi forma di controllo atta a monitorare l’operato del dipendente durante l’orario di lavoro e nei locali dove si svolgono le mansioni quotidiane.
Concludendo, la videosorveglianza diretta dei datori di lavoro è sempre vietata, se non è oggetto di accordo preventivo con i sindacati e l’Ispettorato del lavoro.
Le telecamere possono invece essere installate all’esterno per controllare l’accesso o per monitorare l’entrata e l’uscita delle persone.
In ogni caso, per ottemperare al rispetto della privacy, le immagini di telecamere che riprendono un particolare luogo o uno specifico accesso, non sono mai accessibili a tutti, ma solo alle Forze dell’Ordine, su richiesta formale da parte del datore di lavoro e dell’impresa.
In caso di furto o di rapina, di calamità naturali come incendi o inondazioni, è possibile monitorare in diretta le fotocamere da parte della Croce Rossa e degli ufficiali giudiziari, oppure richiedere di guardare le registrazioni, non oltre le 24 ore.
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